La rete telefonica, come mezzo di relazione sociale, è un servizio pubblico essenziale: lo ribadisce il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ordinanza che condanna la Telecom dopo il ricorso di un utente di Pignataro Maggiore.

Se qualcuno pensa che l’uso del telefono sia un lusso, un inutile vezzo dell’uomo moderno, sbaglia di grosso. Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in una sentenza depositata proprio oggi (28 dicembre), ribadisce che la rete telefonica, come mezzo di salvaguardia della salute e delle relazioni sociali – soprattutto per chi vive in luoghi isolati -, è un diritto. Il giudice unico della prima sezione civile, dott.ssa Maria Rosaria Pupo, infatti, accogliendo il ricorso presentato da un utente contro la Telecom Italia spa, ha emesso ordinanza per provvedimento d’urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile), costringendo la società telefonica a ripristinare il funzionamento della rete fissa nell’abitazione del malcapitato e a risarcire le spese legali.

A causa del perdurare del guasto alla rete telefonica dal mese di febbraio, l’uomo – un ultra sessantacinquenne che vive nel contado in località “Arianova” di Pignataro Maggiore -, seppur in possesso di un regolare contratto e pur segnalando per settimane il malfunzionamento, ha dovuto adire le vie legali per rivendicare un proprio diritto. Così l’avvocato Luciano Polizzi (del foro di Santa Maria Capua Vetere), per conto dell’utente, ha presentato un ricorso al Tribunale al fine di ottenere un provvedimento urgente per il ripristino della rete, considerata dal legale un servizio pubblico essenziale e ottenendo per questo il favore del giudice.

Infatti, sono state verificate le due condizioni necessarie per richiedere l’applicazione dell’ex articolo 700 del codice di procedura civile e sintetizzate da due locuzioni latine: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. La prima è stata appurata, poiché l’utente ha stipulato un contratto con la Telecom Italia spa che dal Febbraio 2011 è stato soltanto parzialmente rispettato (c’è un diritto che non è stato “onorato”). Il magistrato, inoltre, ha verificato anche l’esistenza del “pericolo del ritardo” (la seconda condizione), poiché – come ampiamente dimostrato dall’avvocato Polizzi – l’uomo e sua moglie, abitando in campagna, sono isolati e la possibilità di avere la rete telefonica – in una zona nella quale nemmeno la rete mobile riesce ad essere pienamente efficiente – è indispensabile per assicurare la tutela della salute dei due anziani e per consentire ad entrambi le relazioni familiari e sociali. Per tutto ciò la Telecom – difesa dall’avvocato Lorenzo Mazzeo – è costretta a riparare il danno e a rimborsare il ricorrente per le spese legali sostenute.

La rete telefonica, come mezzo di relazione sociale, è un servizio pubblico essenziale: lo ribadisce il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ordinanza che condanna la Telecom dopo il ricorso di un utente di Pignataro Maggiore.ultima modifica: 2011-12-28T20:26:00+01:00da davidema2
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