SALA GIOCHI A GIANO VETUSTO: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR CHE AVEVA DATO RAGIONE ALLA PREFETTURA DI CASERTA – LA MISURA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA NON È DEFINITIVA – PUBBLICHIAMO LA DECISIONE DEI GIUDICI DI APPELLO

GIANO VETUSTO – Nuova puntata davanti ai giudici amministrativi della vicenda relativa all’istanza per l’apertura di una sala giochi a Giano Vetusto, bloccata per un’informazione antimafia della Prefettura di Caserta (Ministero dell’Interno). Con sentenza numero 1324 depositata in segreteria il 1° aprile 2016 (documento pubblicato integralmente in coda a questo nostro articolo) la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da Vincenzo Salzillo e da EWA GRILL di Farina Antonio & C. s.n.c. e ha annullato i provvedimenti del Comune di Giano Vetusto e della Prefettura di Caserta, “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e dell’autorità giudiziaria in sede di prevenzione ai sensi dell’art. 67, comma 6, del d. lgs. 159/2011”. Compensate le spese di giudizio, ma il Ministero dell’Interno è stato condannato “a rimborsare in favore di Vincenzo Salzillo e di EWA GRILL di Farina Antonio & C. s.n.c. il contributo unificato anticipato per la proposizione del ricorso in prime e in seconde cure”. Il ricorso al Consiglio di Stato chiedeva – come ottenuto dai ricorrenti – la riforma “della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 04912/2015, resa tra le parti, concernente l’inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di sala giochi all’interno di un’area di servizio – comunicazione antimafia”.

I nostri pochi ma affezionati lettori potranno farsi un’idea precisa dell’intera vertenza leggendo il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato. Ma per chi non ne avesse voglia, basti sapere che i ricorrenti hanno avuto ragione (per ora) perché la misura di prevenzione antimafia richiamata nell’informativa della Prefettura non è definitiva, essendo stata impugnata dagli interessati. Sono comunque salvi, come si è detto, “gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e dell’autorità giudiziaria in sede di prevenzione ai sensi dell’art. 67, comma 6, del d. lgs. 159/2011”.

Alla vicenda, come ricorderanno i nostri affezionati lettori, abbiamo dedicato in precedenza tre articoli pubblicati nelle date del 1° maggio, del 18 giugno e del 1° novembre 2015, rispettivamente con i titoli:

– “ISTANZA PER L’APERTURA DI UNA SALA GIOCHI DELLA SOCIETA’ “EWAGRILL”: IL COMUNE DI GIANO VETUSTO BLOCCA LE PROCEDURE A SEGUITO DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA DELLA PREFETTURA DI CASERTA – PUBBLICHIAMO UN’ORDINANZA DEL TAR”.

– “SALA-GIOCHI A GIANO VETUSTO: IL TAR SOSPENDE L’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE E DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA DELLA PREFETTURA – I RICORRENTI SALVATI (PER ORA) DAL FATTO CHE LA MISURA DI PREVENZIONE NON È DEFINITIVA E RISULTA IMPUGNATA IN CORTE D’APPELLO”.

“UN AGGIORNAMENTO SULL’ISTANZA PER L’APERTURA DI UNA SALA GIOCHI DELLA SOCIETA’ “EWAGRILL”: PUBBLICHIAMO LA SENTENZA DEL TAR CHE HA RESPINTO IL RICORSO CONTRO L’INFORMATIVA ANTIMAFIA DELLA PREFETTURA DI CASERTA E IL CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI GIANO VETUSTO”. 

Fin qui le ultime notizie. Ma siamo certi che ci saranno ulteriori aggiornamenti. Il seguito, cari lettori, alla prossima puntata.

sentenza-Consiglio-di-Stato – Giano
Rosa Parchi

SALA GIOCHI A GIANO VETUSTO: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR CHE AVEVA DATO RAGIONE ALLA PREFETTURA DI CASERTA – LA MISURA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA NON È DEFINITIVA – PUBBLICHIAMO LA DECISIONE DEI GIUDICI DI APPELLOultima modifica: 2016-04-11T17:42:58+02:00da davidema2
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