NEL 2013 IL POTENTE IMPRENDITORE CARLO CATONE ERA INDAGATO PER REATI TRIBUTARI MA PER UN CLAMOROSO ERRORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIP SI SALVÒ TEMPORANEAMENTE DAL SEQUESTRO PREVENTIVO – ECCO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PASTORANO – Il potente imprenditore Carlo Catone – il cui impero economico con capitale Pastorano si estende anche in provincia di Napoli, in altre zone d’Italia e pure all’estero – nel 2013 risultava essere indagato per reati tributari, ma per un clamoroso errore della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulla competenza territoriale del Giudice delle indagini preliminari si salvò – temporaneamente – dal sequestro preventivo.

La notizia è contenuta nella sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione numero 38385, emessa a seguito dell’udienza del 27 febbraio 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Pubblichiamo in coda a questo articolo la citata sentenza.

“Con ordinanza del 5 novembre 2013 – scrivono tra l’altro i giudici della Corte di Cassazione – il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di Carlo Catone, indagato per reati tributari. Il Tribunale – rilevato che il Gip aveva ritenuto che, in funzione del domicilio fiscale della società facente capo al Catone, coincidente con la sede legale della medesima e visto l’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, la competenza territoriale in ordine alla richiesta di sequestro preventivo spettava alla autorità giudiziaria napoletana – ha, a sua volta, ritenuto che il ricorso in appello fosse inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi non impugnabile la ordinanza con la quale il Gip ha declinato la propria competenza territoriale, ed in quanto, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., sono impugnabili le ordinanze in materia di sequestro preventivo, mentre nel caso in esame l’ordinanza si limitava a declinare la competenza del giudice adito senza provvedere sulla misura cautelare richiesta (…). Il ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è inammissibile. Osserva, infatti, questa Corte che con consolidata giurisprudenza, che qui si intende confermare, il giudice della legittimità ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile né è ricorribile per Cassazione”.

Non sappiamo niente di più, cari lettori. Non sappiamo come sia andata a finire la vicenda, se l’imprenditore Carlo Catone sia ancora indagato per i suddetti reati tributari e se, nel frattempo, la richiesta di sequestro preventivo sia stata vagliata  – e con quale risultato – all’indirizzo giusto, cioè dal Giudice delle indagini preliminari competente per territorio che è quello del Tribunale di Napoli. Nel caso fosse stato intanto prosciolto, Carlo Catone ce lo facesse sapere tramite i suoi legali, in modo che possiamo informare i nostri pochi ma affezionati lettori che il potente imprenditore non è solamente fortunato (avendo temporaneamente beneficiato di un clamoroso errore) ma pure assolutamente estraneo ai reati tributari che venivano ipotizzati nel 2013 dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Catone – Corte di Cassazione

Rosa Parchi

NEL 2013 IL POTENTE IMPRENDITORE CARLO CATONE ERA INDAGATO PER REATI TRIBUTARI MA PER UN CLAMOROSO ERRORE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIP SI SALVÒ TEMPORANEAMENTE DAL SEQUESTRO PREVENTIVO – ECCO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONEultima modifica: 2015-11-27T21:00:35+01:00da davidema2
Reposta per primo quest’articolo