MANCATO VERSAMENTO DEI SOLDI DOVUTI: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DELLA DIOCESI DI TEANO-CALVI E CONDANNA IL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE A PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – PRONTO A INTERVENIRE IL PREFETTO QUALE COMMISSARIO AD ACTA – PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

PIGNATARO MAGGIORE – La settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania di Napoli, con sentenza numero 3456/2016, ha accolto il ricorso dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano-Calvi contro il Comune di Pignataro Maggiore “per l’ottemperanza – si legge nel documento – al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.338/14 pubblicata il 27/01/2014 nella parte in cui il Comune di Pignataro Maggiore è stato condannato a corrispondere all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di € 11.582,72 oltre interessi al tasso legale a decorrere da ciascuna annualità di occupazione avvenuta con l’immissione in possesso del 11/10/1999”.

Il Comune, in sintesi, nonostante una sentenza della Corte d’Appello, non aveva versato i soldi dovuti da molto tempo alla Diocesi di Teano-Calvi per l’occupazione di un terreno. Da qui il ricorso al Tar, vittorioso, dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del clero. Il Comune di Pignataro Maggiore è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, mille Euro. Nel caso il Comune dovesse continuare nella sua inerzia, il Tar ha anche provveduto a nominare commissario ad acta il Prefetto di Caserta (quindi altre spese: 700 Euro).

Pubblichiamo in coda a questo articolo la suddetta sentenza del Tar numero 3456 depositata in segreteria in data 7 luglio 2016.

Sentenza-Diocesi

Rosa Parchi

 

MANCATO VERSAMENTO DEI SOLDI DOVUTI: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DELLA DIOCESI DI TEANO-CALVI E CONDANNA IL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE A PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – PRONTO A INTERVENIRE IL PREFETTO QUALE COMMISSARIO AD ACTA – PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZAultima modifica: 2016-07-11T17:43:43+02:00da davidema2
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