PASTORANO: LA CORTE DEI CONTI HA CONDANNATO IL SINDACO GIOVANNI DIANA E ALTRI CINQUE PER DANNO ERARIALE

PASTORANO – La Corte dei conti della Campania ha condannato per danno erariale il sindaco di Pastorano, Giovanni Diana, e altri cinque protagonisti della scena politico-amministrativa locale per la vicenda della Torre dell’orologio. Pubblichiamo la sentenza di seguito integralmente a beneficio dei nostri pochi ma affezionati lettori. 

Sentenza n. 1109/2013

REPUBBLICA  ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

composta dai Magistrati:

dott. Fiorenzo SANTORO                                      – Presidente

dott.ssa Rossella CASSANETI                                – Consigliere

dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS                              – Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64128 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di

DIANA Giovanni, nato a Pastorano (CE) il 26/06/1960;

RUSSO Vincenzo, nato a Pastorano (CE) il 30/01/1963;

CAPEZZUTO Vincenzo, nato a Pastorano (CE) il 22/11/1961;

DI NUZZO Massimo, nato a Caserta il 15/11/1976;

BONACCIO Nicola, nato a Capua (CE) il 30/10/1967;

D’ONOFRIO Luigi, nato a Pastorano (CE) il 3/02/1958;

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Michele Troisi, con il  quale sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Alberto Ainis, in Napoli, Centro Direzionale – Isola G1, piano 21°, int. 148.

Visto l’atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2013, il magistrato relatore dott.ssa Giulia De Franciscis, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Ferruccio Capalbo e l’avv. Michele Troisi in rappresentanza dei convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 31/01/2011, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Diana Giovanni , Russo Vincenzo, Capezzuto Vincenzo, Di Nuzzo Massimo e Bonaccio Nicola, in qualità di Sindaco (il primo) e di Assessori (gli altri) del Comune di Pastorano, nonché il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale geom. D’Onofrio Luigi, per sentirli condannare al pagamento di € 9.000,00, oltre accessori di legge e spese di giudizio, a titolo di danno erariale cagionato al Comune medesimo, a seguito alla stipula di un accordo transattivo con privati cittadini in relazione all’abusiva acquisizione del terreno su cui sorge la Torre dell’orologio, sita in località Pantuliano.

L’azione erariale trae origine dall’approfondimento di un esposto inviato da alcuni Consiglieri comunali al Requirente contabile in data 17/11/2009, in cui si denunciava l’indebita spendita di denaro pubblico asseritamente riconducibile alla delibera della Giunta n. 137/2009, con la quale è stata ratificata la summenzionata transazione: costoro segnalavano, in particolare, l’assenza di documenti comprovanti il diritto di proprietà vantato dai privati.

Seguiva, nel gennaio 2010, un’ulteriore segnalazione per una fattispecie omologa.

Riferisce la Procura che l’istruttoria, promossa sui fatti denunciati, ha fatto emergere plurimi profili di illegittimità/illiceità nella condotta tenuta dai componenti p.t. della Giunta comunale e del responsabile dell’ufficio tecnico, atteso che – a fronte della richiesta di definizione della proprietà della Torre dell’orologio avanzata dai sig.ri Bonaccio nel 2004 (in particolare da Bonaccio Gabriella) – non è stato effettuato un serio approfondimento degli aspetti giuridici della vicenda, in particolare per quanto concerne l’esatta datazione della costruzione della torre medesima: circostanza, questa, determinante per valutare l’intervenuta (o meno) usucapione in favore del Comune del pertinente terreno ex art. 1158 c.c.

Sottolinea, altresì, il Requirente che dall’Amministrazione sono pervenute ben poche informazioni in merito, sicché ha ritenuto di avvalersi dell’ausilio della locale Stazione dei Carabinieri e di personale dell’Ufficio tecnico del comune di Pignataro Maggiore, al fine di definire un’attendibile collocazione cronologica del manufatto.

Le ricerche svolte hanno portato a datarlo – per le caratteristiche costruttive ed architettoniche – nella prima metà del ‘900, con la conseguenza che – certamente – in assenza di atti interruttivi precedenti l’istanza di cui sopra, risulta perfezionato l’acquisto a titolo originario, da parte dell’Ente, del terreno su cui insiste la torre per possesso ultraventennale, accompagnato dall’esercizio di facoltà rientranti nel diritto di proprietà, quale l’edificazione e successiva gestione della stessa. A fronte di tali elementi fattuali e giuridici, parte attrice reputa che il contegno del Sindaco e degli Assessori che hanno adottato la delibera n. 137/2009, nonché del responsabile dell’Ufficio tecnico che ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e redatto la relazione di congruità della somma dedotta in transazione, si palesi gravemente colposo, essendo state superficialmente ignorate circostanze che deponevano senz’altro per l’infondatezza della pretesa formulata dai sig.ri Bonaccio. Per questi motivi contesta ai predetti soggetti l’importo dell’atto transattivo in discussione quale danno erariale certo ed attuale.

Nei descritti termini si confutano le deduzioni difensive da costoro offerte circa i potenziali rischi di un contenzioso con questi ultimi, giudicati – viceversa – inesistenti, atteso che in sede giurisdizionale sarebbe stato immediatamente rilevato l’intervenuto perfezionamento dell’usucapione a beneficio del Comune.

Egualmente la Procura ritiene infondato l’ulteriore assunto difensivo secondo cui, all’atto della delibera, si era valutato l’onere potenzialmente derivante dall’obbligo di restituzione ai Bonaccio degli importi da questi versati a titolo di ICI sul bene in questione, in quanto ad essi intestato. In realtà è stato verificato che agli atti dei competenti uffici comunali non risulta fatto alcun versamento a tal titolo, o meglio degli otto eredi Bonaccio ammessi alla transazione, sono stati prodotti i pagamenti solo di due, senza che peraltro risultasse in alcun modo che le somme versate pertenessero specificamente al cespite contestato.

I convenuti, ritualmente evocati in giudizio si sono costituiti con memoria unitaria depositata alla pubblica udienza, esponendo i seguenti argomenti difensivi.

1) Ancora oggi il Comune di Pastorano non ha alcun titolo di proprietà sulla Torre dell’orologio sita in loc. Pantuliano, poiché l’eventuale usucapione della stessa non è mai stata dichiarata giudizialmente e – in ogni caso, si sostiene – non v’è alcuna certezza che ciò accadrebbe, stante l’assenza di elementi probatori univoci circa la sussistenza in  capo all’amministrazione dei requisiti necessari per il perfezionamento dell’usucapione in suo favore;

2) le trascrizioni e i dati catastali attestano inequivocabilmente la proprietà degli eredi Bonaccio – in particolare della sig.ra Gabriella – del terreno su cui sorge il manufatto, così come risultano esser stati da costoro assolti negli anni i pertinenti obblighi fiscali: sicché l’operato dei convenuti ha costituito la soluzione più ragionevole e meno onerosa per sanare una situazione irregolare protrattatasi nel tempo, a fronte dell’avvio di un contenzioso dall’esito incerto e dal costo senz’altro superiore all’importo di euro 9.000,00 corrisposto in sede transattiva.

Alla pubblica udienza le parti hanno confermato – con ampie argomentazioni – le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

DIRITTO

 L’azione promossa dal Requirente si palesa fondata e, pertanto, va affermata la responsabilità erariale dei convenuti nei termini di cui all’atto di citazione, per le ragioni che seguono.

Ritiene il Collegio che – nella fattispecie all’esame – abbia rilievo dirimente la delibazione della questione afferente alla sussistenza, o meno, dei presupposti richiesti dal codice civile per ritenere perfezionata, in capo al Comune di Pastorano, l’usucapione del terreno su cui sorge la Torre dell’orologio, sita in località Pantuliano. Detta questione, infatti, è decisiva ai fini dell’affermazione dell’esistenza del danno contestato, atteso che si imputa ai chiamati di aver stipulato una transazione asseritamente volta a risolvere una controversia sulla proprietà del terreno de quo, giudicata viceversa del tutto immotivata ed improvvida, dovendosi ritenere il cespite già entrato nel patrimonio dell’ente, appunto per intervenuta usucapione dello stesso.

Giova rammentare, al riguardo, che l’istituto dell’usucapione (art. 1158 c.c.) – quale strumento di acquisto a titolo originario della proprietà di beni – consta di tre elementi costitutivi: l’inattività del titolare del diritto, il decorso di un arco temporale significativo (nell’ipotesi in discussione di bene immobile, 20 anni), il possesso del bene da parte di altro soggetto per il menzionato lasso di tempo. In particolare il codice civile identifica nell’art. 1163 c.c. le peculiari caratteristiche che deve presentare il c.d. possesso ad usucapionem, il quale deve essere acquisito in forma pacifica, pubblica e stabile (nec vi, nec clam, nec precario), oltre che esser connotato dall’elemento “psicologico” di tener la cosa come propria, ovverosia esercitare facoltà tipiche del diritto di proprietà (animus rem sibi habendi).

Orbene, nel caso in esame, non può non riconoscersi che tutte le summenzionate condizioni di fatto e di diritto siano presenti.

In primo luogo l’istruttoria espletata dal Requirente ha attestato l’avvenuta attendibile edificazione della Torre nei primi decenni del ‘900: ciò all’esito di specifica perizia, non contestata dai convenuti, che ne ha analizzato gli elementi costruttivi ed architettonici. In proposito è bene rilevare sin d’ora che una simile datazione del manufatto viene riferita, pur se più genericamente, anche dal Responsabile dell’area tecnica del Comune nella relazione di congruità dell’8/06/2009, con la quale nondimeno questi ha espresso parere favorevole alla transazione con gli eredi Bonaccio per la somma di € 9.000,00.

Il dato cronologico appena riportato è di per sé sufficiente a suffragare l’intervenuta usucapione secundum legem del terreno su cui sorge la Torre: con ogni evidenza, infatti, la costruzione della stessa da parte del Comune ha costituito, certamente, l’esercizio pubblico e pacifico di una facoltà tipica del diritto di proprietà, a fronte del quale non è documentata alcuna iniziativa da parte degli “originari e astratti” proprietari dell’area, per un tempo assolutamente superiore a venti anni.

La maturazione di un acquisto a titolo originario in capo all’amministrazione comunale nei predetti termini, inoltre, consente di superare il richiamo – peraltro effettuato con motivazione postuma dal Segretario comunale nella nota del 30/07/2010 – all’istituto dell’accessione invertita (e/o occupazione usurpativa). Come reiteratamente affermato dalla giustizia amministrativa sulla scorta dei principi indicati dalla Corte di cassazione, infatti, la possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione incontra, comunque, il limite dell’intervenuta usucapione eccepita dall’Amministrazione convenuta, che non risulta preclusa dalla disciplina contenuta nel D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, anche perché in tal caso la possibilità per la P.A. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (ex multis, Corte di cassazione, I Sezione Civile, 4 Luglio 2012 n. 11147).

Nei descritti termini è stata, quindi, riconosciuta la compatibilità fra la previsione di modi di acquisto della proprietà o di altri diritti reali di natura espropriativa e l’usucapione. Con la conseguenza che l’accertamento (anche in via incidentale) dell’eccepito acquisto per usucapione da parte della P.A. della proprietà dell’area illegittimamente appresa determina l’estinzione dei diritti azionati da chi lamenti l’illecito spoglio (ai fini della tutela reale e/o obbligatoria) e fa venir meno “ab origine” l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto a titolo originario per usucapione (Cfr. Corte di cassazione Sezioni Unite Civili, 19/10/2011, n. 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14/01/2013, n. 9).

Gli assunti che precedono portano ad affermare che – senza dubbio – l’istanza prodotta dalla sig.ra Gabriella Bonaccio nel 2004 non si presentava affatto assistita da fondate ragioni giuridiche: ragioni che – in ogni caso – si sarebbero dovute e potute approfondire, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi dell’amministrazione.

Al contrario – a fronte di una richiesta invero non particolarmente circostanziata in termini fattuali e giuridici – il Sindaco, i componenti della Giunta municipale e il Responsabile dell’area tecnica non hanno ritenuto di svolgere alcuna indagine seria sulla vicenda, bensì – sulla base di un’istruttoria generica in fatto e poco perspicua in diritto – hanno riconosciuto ai Bonaccio una somma non esigua (€ 9.000,00), in assenza tra l’altro di una vera e propria situazione di contenzioso con costoro.

Non è irrilevante, sul punto, rammentare che le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dalla Procura hanno avuto scarsi riscontri da parte dell’amministrazione comunale, di talché parte attrice ha reputato di avvalersi dell’ausilio dell’Arma dei Carabinieri e di un professionista operante presso un altro Comune per acquisire, in particolare, dati certi – ovvero adeguatamente attendibili – sul periodo di edificazione della torre in questione. Ciò nonostante che, come già riferito, nella relazione di congruità sull’importo da transigere il geom. D’Onofrio facesse esplicito riferimento alla notevole vetustà della stessa.

Quanto sin qui dedotto dimostra che – a ben vedere – nella querelle con gli eredi Bonaccio era il Comune di Pastorano a trovarsi in una posizione giuridica di maggior forza, per il cui perfezionamento era necessario esclusivamente promuovere l’azione dichiarativa dell’intervenuta usucapione del terreno su cui sorge la torre di Pantuliano, sicché – come rilevato dal Requirente – nessuno specifico rischio da contenzioso si presentava sussistente ed, anzi, il promovimento di detta azione rappresentava la scelta tecnicamente e finanziariamente più corretta per preservare le ragioni dell’ente.

Né ha pregio sul punto l’ulteriore tesi difensiva per cui, invece, la transazione conclusa avrebbe più efficacemente risolto, tra l’altro, il problema di eventuali atti di alienazioni a terzi di buona fede del terreno de quo: l’atto transattivo ha avuto un costo importante per il Comune e impone l’adozione di ulteriori atti per l’effettiva costituzione del titolo di proprietà in suo favore, laddove il vittorioso esperimento dell’azione giudiziaria sarebbe stato ragionevolmente esente da oneri, consentendo altresì l’immediata trascrizione del pertinente titolo di acquisto.

Non può, dunque, che esser giudicata in termini di grave superficialità ed imperizia la condotta tenuta dagli odierni convenuti, che ha portato ad un esborso non dovuto in favore di terzi e a carico del bilancio comunale: si condivide, pertanto, la determinazione del danno erariale connesso a tali comportamenti nell’intera somma riconosciuta di € 9.000,00, in quanto nocumento certo ed attuale non correlato ad alcun beneficio per la comunità amministrata che, viceversa, risulta aver pagato l’acquisto di un bene già facente parte del suo patrimonio.

In realtà – secondo il criterio di ragionevole esigibilità di condotte alternative – gli accertamenti svolti dal Requirente avrebbero dovuto esser disposti da costoro, magari completando l’approfondimento giuridico della fattispecie con il parere di un legale.

A tale riguardo va sottolineato come non potesse assumere valore ex se dirimente la circostanza che vi fossero trascrizioni in favore della Bonaccio o di altri componenti della famiglia, e che risultassero da questi effettuati i pagamenti delle imposte sugli immobili riferibili a quel cespite: si tratta – infatti – di elementi estrinseci e non ostativi all’accertamento dell’avvenuto acquisto del terreno per usucapione, perché inidonei a scalfire l’intervenuto consolidamento de iure di detto acquisto in capo all’Ente. Deve osservarsi, altresì, che comunque i suddetti elementi sono documentati a partire dalla fine dagli anni novanta e risultano, pertanto, di molto successivi all’epoca in cui sono venuti a scadenza i venti anni dall’edificazione della Torre.

Per quel che concerne le posizioni dei singoli convenuti si reputa di accogliere il criterio di imputazione della responsabilità prospettato dalla Procura secondo quote uguali, atteso che dagli atti emerge la sostanziale condivisione della gestione delle diverse fasi della vicenda dedotta in controversia da parte di tutti, ognuno per quanto di propria competenza. In conclusione, pertanto, individuato l’ammontare complessivo del danno azionato in € 9.000,00, va disposta la condanna di Diana Giovanni , Russo Vincenzo, Capezzuto Vincenzo, Di Nuzzo Massimo, Bonaccio Nicola e D’Onofrio Luigi al pagamento di € 1.500,00 ciascuno.

Agli importi dovuti vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, e gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in proporzione alle accertate responsabilità individuali.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, adversis reiectis

CONDANNA

DIANA Giovanni, RUSSO Vincenzo, CAPEZZUTO Vincenzo, DI NUZZO Massimo, BONACCIO Nicola e D’ONOFRIO Luigi al pagamento di € 1.500,00, ciascuno.

Le somme così determinate sono dovute in favore del Comune di Pastorano, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza fino al soddisfo. A carico dei convenuti sono poste, proporzionalmente, le spese di giudizio, quantificate in €__________, che vengono liquidate in favore dello Stato.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2013.

L’Estensore                                                               Il Presidente

Giulia De Franciscis                                                         Fiorenzo Santoro

 

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Napoli, 13 settembre 2013

   Il Direttore della Segreteria

(dott. Carmine De Michele)

Si tratta di una notizia che non mancherà di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica locale e di scatenare – se l’opposizione non dorme, come fa di solito – la polemica politica in Consiglio comunale e a suon di manifesti per le strade della cittadina dell’Agro caleno.

Rosa Parchi

PASTORANO: LA CORTE DEI CONTI HA CONDANNATO IL SINDACO GIOVANNI DIANA E ALTRI CINQUE PER DANNO ERARIALEultima modifica: 2014-03-22T10:26:23+01:00da davidema2
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