BACCHETTATE DELLA CORTE DI CASSAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI PIGNATARO MAGGIORE: “NESSUNA VALENZA PROBATORIA” PER UNA SENTENZA RELATIVA ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTO

PIGNATARO MAGGIORE – La Corte di Cassazione ha bacchettato il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore per una vicenda di “guida in stato di ebbrezza alcolica” di cui è stato protagonista tale Alberto Di Nardi. Ecco la ricostruzione dell’intera storia come raccontata dalla sentenza numero 45447 emessa a seguito dell’udienza del 29 ottobre 2015 dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Si legge nel documento della Cassazione – pubblicato integralmente in coda a questo articolo – che “in data 28.11.2014 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 28.5.2014 dal locale Tribunale nei confronti di Di Nardi Alberto, di condanna alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla commissione in ora notturna”. Da qui il ricorso dell’imputato lamentando tra l’altro che “la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sentenza con cui il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore aveva annullato il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale in relazione allo stato di ebbrezza, per inidoneità della misurazione con etilometro, che invece aveva reso incerto il livello di misurazione dell’alcol”.

È da immaginare che il suddetto Alberto Di Nardi sia originario della nostra zona (Agro caleno o dintorni) se, pescato alla guida in stato di ebbrezza nel territorio di competenza della Corte d’Appello di Milano, ha poi presentato ricorso in sede civile al Giudice di Pignataro Maggiore per l’annullamento del verbale della Polizia Municipale. Ma per la Corte di Cassazione “nessuna valenza probatoria può poi avere nel presente giudizio l’annullamento, da parte del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza effettuato dalla Polizia Municipale, per ritenuta inidoneità della misurazione con etilometro essendo asseritamente necessaria l’analisi ematica: la modalità di accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro è infatti espressamente prevista dall’art.379 del reg. di esec. C.d.S. e nel caso di specie ha attestato, in entrambe le misurazioni, il superamento della soglia di alcolemia penalmente rilevante; a ciò aggiungasi che la pronuncia di condanna è stata motivata anche sulla scorta della sintomatologia presentata dall’imputato, che al momento del controllo emanava forte alito vinoso ed appariva particolarmente adirato e litigioso”.

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso di Alberto Di Nardi contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano e lo ha altresì condannato al pagamento delle spese processuali. Con in più la sottolineatura (“nessuna valenza probatoria”) che rappresenta una bacchettata per il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore.

Corte di Cassazione – Di Nardi

Rosa Parchi

BACCHETTATE DELLA CORTE DI CASSAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI PIGNATARO MAGGIORE: “NESSUNA VALENZA PROBATORIA” PER UNA SENTENZA RELATIVA ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DEL DOCUMENTOultima modifica: 2015-12-18T18:12:04+01:00da davidema2
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